AREA INCLUSIONE

Informazioni ed operazioni operative riguardanti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Diversamente Abili (DVA)

Inclusione

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)

IL RUOLO DELLA SCUOLA E DEI DOCENTI

La scuola ha il compito di individuare precocemente gli alunni che potrebbero essere dislessici per la presenza di forti difficoltà nelle competenze relative alla lettura, alla scrittura e al calcolo.
I docenti devono cercare di approntare per il ragazzo con un DSA una didattica che tenga conto delle sue caratteristiche.

LE DOMANDE FREQUENTI DEGLI INSEGNANTI

No, insistere serve solo a stancarlo e non risolve le sue difficoltà. Inoltre, non bisognerebbe obbligarlo a leggere ad alta voce in classe, per non metterlo a disagio di fronte ai compagni.
Solo stimolandolo, rispettando i suoi tempi e creando un clima sereno all’interno della classe l’alunno potrà sentirsi a proprio agio. In caso lo studente chiedesse di sua volontà di leggere, permettetegli di farlo, sempre rispettando i suoi tempi e stando attenti che i compagni non lo prendano in giro.

No. Serve riguardare assieme gli errori, per cercare di capire la forma corretta. La copiatura è uno sforzo inutile, tanto che spesso è prevista anche la dispensa per la copiatura alla lavagna. Se in aula viene utilizzato il PC, può essere utile usare il correttore ortografico, magari selezionando con molta attenzione le singole parole.

Alcuni ragazzi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) hanno difficoltà a memorizzare regole e formule. In tal caso è necessario dispensarli dallo studio memonico e permettergli di utilizzare tabelle di regole, formulari, mappe concettuali, sempre tenendo conto delle indicazioni presenti nella diagnosi e riportata nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Sì. I bambini e ragazzi con DSA possono utilizzare a casa, come a scuola, gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base della loro diagnosi. Come specificano le Linee Guida del 2011, “tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo”. Sarebbe opportuno aiutarli a diventare man mano indipendenti nell’utilizzo di questi strumenti.

L’apprendimento della lingua straniera per i ragazzi con DSA dovrebbe privilegiare la forma orale rispetto a quella scritta.
Nelle Linee Guida del 2011 al punto 4.4 vi sono alcuni indicazioni utili per quanto concerne l’insegnamento della lingua straniera.
Se nella diagnosi lo specialista ha indicato che è necessario dispensare il ragazzo dalla valutazione delle prove scritte è bene sostituire tali prove con un’interrogazione orale. Questa modalità non compromette la validità del diploma, in quanto si tratta di dispensa e non di esonero: il ragazzo affronterà comunque tutti gli argomenti, con una semplice modalità di verifica diversa.
Capita spesso che i ragazzi con DSA abbiano più difficoltà a scrivere, soprattutto nelle lingue non trasparenti. In tal caso è opportuno prestare attenzione alla strutturazione della verifica, in modo da rendere più chiara possibile la consegna, senza agglomerare diverse tipologie di conoscenze in un unico esercizio.
In generale è buona prassi prevedere una compensazione orale dove l’insufficienza nello scritto sia imputabile al DSA e non alla mancanza di studio.

In presenza di DSA è meglio ricorrere all’uso del vocabolario informatico. Diminuendo la fatica dell’orientamento nel vocabolario cartaceo si lascia un po’ più di energia per la curiosità intellettuale.

Per la valutazione, oltre alla legge 170/2010, c’è anche il DM 5669 Luglio 2011 che all’art.6 parla di Forme di Verifica e Valutazione. Al punto 1 afferma che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.”
Nell’articolo 6 del DM luglio 2011 troviamo indicazioni utili per quanto riguarda le forme di verifica e di valutazione degli studenti con DSA. La valutazione e le modalità di verifica devono essere in linea con il PDP del ragazzo e tutelate dalla legge 170/2010. Premettendo che deve essere concesso di dimostrare a pieno il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di tutte le misure che determinano le condizioni ottimali per l’espletamento delle prove da valutare, bisogna prestare attenzione anche a altri fattori.
In linea di massima si può affermare che bisognerebbe valutare il contenuto più che la forma. Questo significa, ad esempio, considerare l’esposizione e la capacità di elaborazione dei contenuti invece che gli errori ortografici nel tema di un ragazzo disortografico. Allo stesso modo, nelle prove di matematica, bisognerebbe comprendere se è stato eseguito correttamente il procedimento di calcolo al di là degli errori nel risultato.
Alla base di una corretta capacità di valutazione restano la conoscenza della persona e la verifica degli errori ricorrenti, utili a comprendere in cosa consistono gli errori tipici del distrubo specifico d’apprendimento.
Dove un’insufficienza nello scritto è imputabile a un DSA, e non alla mancanza di studio, è opportuno prevedere una compensazione orale.

È probabile che il tempo dipenda dalla quantità dei compiti. Come strumento dispensativo, è possibile diminuire il “carico” del lavoro a casa. Ad esempio si può dispensare dalla lettura integrale di un testo o usare un audio libro.

No. È giusto lasciare tempo alle attività extra-scolastiche.
Citando le Linee Guida del 2011: “consentire all’alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell’allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.”

Vale lo stesso discorso per tutti gli studenti, con DSA e non.
Se l’insegnante privato deve diventare colui che si sostituisce allo studente, allora non serve affatto. Se si effettua un intervento metodologicamente corretto, volto all’acquisizione di strategie di studio, può essere utile.
Nel caso di uno studente con DSA è importante imparare il prima possibile a utilizzare gli strumenti compensativi. Un tutor o un doposcuola specializzato possono aiutare il ragazzo ad individuare un percorso e un metodo di studio funzionale alle proprie capacità.

Sì, sono un’ottima scelta. Aiutano lo studente a diventare autonomo nello studio.
Gli strumenti compensativi funzionali e necessari sono indicati dallo specialista in base alla diagnosi. Questi strumenti, che possono comprendere sintetizzatori vocali e creatori di mappe concettuali, permettono allo studente di diventare autonomo nello studio.

È bene tener presente che gli strumenti compensativi e le misure dispensative non sono facilitazioni. Come specificato nelle linee guida, queste accortezze non semplificano lo sforzo cognitivo necessario allo svolgimento dei compiti o delle prove, ma consentono ai ragazzi con DSA di essere alla pari dei propri compagni.
È importante che il ragazzo con DSA non si senta a disagio in classe e coi compagni, altrimenti si corre il rischio che rifiuti l’utilizzo degli strumenti compensativi. Questa scelta, spesso dettata dal desiderio di non volersi sentire diverso, andrebbe a compromettere il rendimento scolastico e, di conseguenza, l’autostima.
Ci sono film e libri sulla dislessia che possono essere introdotti alla classe per far comprendere di cosa si tratta.
In linea generale, estendendo la didattica inclusiva a tutta la classe, il ragazzo con DSA ha maggiori possibilità di non essere visto come un diverso dai suoi compagni.

La Legge 170/2010

La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento

“Che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. (Art. 1)

La legge 170 tutela il diritto allo studio dei ragazzi dislessici e dà alla scuola un’opportunità per riflettere sulle metodologie da mettere in atto per favorire tutti gli studenti, dando spazio al loro vero potenziale in base alle loro peculiarità.

Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di

“fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.”

SCARICA LA LEGGE 170/2010

Il 12 luglio 2011 sono stati pubblicati anche il Decreto attuativo e le Linee Guida ad esso associate, che spiegano in forma chiara e dettagliata tutte le azioni che gli Uffici Scolastici Regionali, le scuole e le famiglie devono attuare per la tutela e il supporto degli allievi con DSA.

SCARICA IL DECRETO ATTUATIVO N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011

SCARICA LE LINEE GUIDA ALLEGATE

Puglia – Legge Regionale 25 Febbraio 2010, N. 4

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il PDP è un accordo condiviso fra Docenti, la scuola, Istituzioni Socio-Sanitarie e Famiglia.
Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell’alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA. Per questi motivi è opportuno farlo all’inizio di ogni anno scolastico.

Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il 30 NOVEMBRE.

SCARICA IL MODELLO

Le lingue straniere

Nel piano didattico personalizzato di un ragazzo dislessico sono incluse tutte le strategie didattiche per permettere l’apprendimento delle lingue straniere.

Troviamo indicazioni nelle Linee Guida al punto 4.4, “Didattica per le lingue straniere”.

Per alcuni ragazzi è possibile richiedere la dispensa dalle valutazioni scritte, sia durante l’anno scolastico che durante gli esami di Stato, nel caso questa richiesta sia stata indicata dallo specialista nella diagnosi. Come riportato nelle linee guida:

“in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.
Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.”

Se invece si intende richiedere l’esonero dalle lingue straniere, bisogna essere consapevoli che l’esonero comporta invece il rilascio del solo “attestato di credito formativo” e non del diploma: ciò penalizza la carriera scolastica dello studente, con conseguenze negative anche sul percorso sociale e lavorativo della persona con dislessia.

STRUMENTI COMPENSATIVI

Sono tutti i mezzi, digitali e non, di cui una persona con DSA può avvalersi per superare le proprie difficoltà nella scrittura, lettura e nel calcolo. Nel caso di uno studente possono comprendere:

  • mappe concettuali
  • registrazione delle lezioni;
  • testi in digitale e sintesi vocale;
  • uso della calcolatrice
  • e molti altri

Sempre nel caso di uno studente, gli strumenti compensativi vengono indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) come indicato dalla Legge 170/2010.

Consulta l’elenco dei software compensativi.

Misure dispensative

Le misure dispensative permettono allo studente di svolgere con alcuni accorgimenti o non svolgere le prestazioni che risultano particolarmente difficili a causa del proprio DSA.
Alcuni esempi sono:

  • interrogazioni programmate;
  • verifiche orali e non scritte;
  • tempi supplementari per lo svolgimento delle prove;
  • valutazione dei contenuti, non della forma;
  • dispensa dal copiare e dal prendere appunti;
  • dispensa dall’uso del corsivo.

Le misure dispensative devono essere riportate nel Piano Didattico Personalizzato assieme agli strumenti compensativi, come previsto dalla Legge 170/2010.
La loro adozione deve essere valutata sulla base delle capacità individuali e le caratteristiche del DSA.

Gli Esami di Stato

Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di

“fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.”

Nel DPR 22.6.2009, n. 122 – Regolamento valutazione- Art. 10 – valutazione degli alunni con DSA viene specificato:

“Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati […] gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”

Annualmente il MIUR fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi.

Ogni alunno durante tutta la sua carriera scolastica ha il diritto di utilizzare gli strumenti compensativi concordati a inizio anno nel PDP, senza eccezioni, anche durante l’esame di Stato.

Le prove INVALSI

Ogni anno l’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) pubblica una nota sullo svolgimento di prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico.

Gli alunni e studenti con DSA possono non partecipare alle prove di rilevazione, ma sono obbligati a sostenere la Prova nazionale INVALSI prevista nell’ambito dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (maturità).

Anche nelle prove INVALSI, sono previste tutele per i ragazzi dislessici:

  • prove in formato audio per l’ascolto individuale in cuffia;
  • tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove;
  • possibilità di servirsi degli strumenti compensativi utilizzati durante l’anno.

Indicazioni sulle PROVE INVALSI 2019

Un Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e apprenditivo, espressa in funzionamento (nei vari ambiti della salute secondo il modello ICF dell’OMS) problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata.” D. Ianes

A tal proposito, il Ministero dell’Istruzione, con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, e poi con la circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e successive note di pari oggetto (del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013), ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni organizzative anche riguardo all’inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale.

Il Ministero estende, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, applicando le stesse norme già previste per gli alunni DSA, in particolare per quanto riguarda gli strumenti compensativi e le misure dispensative.

All’interno dei disturbi evolutivi specifici rientrano:

  • i DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia);
  • i deficit del linguaggio;
  • i deficit delle abilità non verbali;
  • i deficit della coordinazione motoria;
  • i deficit dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD).

Il nostro Istituto risponde con criteri differenti elaborando un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che serva come strumento di lavoro per gli insegnanti e per documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Agli studenti con BES è garantito:

  • l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quale il bilinguismo, adottando metodologie e strategie educative adeguate;
  • l’introduzione di strumenti compensativi, compresi l’uso di sussidi didattici alternativi e le tecnologie informatiche e di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità del percorso di apprendimento;
  • per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ma soltanto qualora risulti utile, la possibilità dell’esonero;
  • adeguate forme di verifica e di valutazione.

Fonte MI

Studenti stranieri: inserimento nelle scuole italiane

Gli studenti stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, e che siano ancora in età, secondo l’ordinamento scolastico italiano, di obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi diversamente tenendo conto:
-dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
-dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
– del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
-del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
Qualora invece, gli studenti stranieri non siano più soggetti all’obbligo scolastico secondo l’ordinamento italiano, e devono iscriversi presso le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, devono alternativamente richiedere l’ equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell’istituzione scolastica cui l’alunno aspira ad iscriversi, valuterà l’accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.
I documenti da dover presentare, direttamente ad una istituzione scolastica italiana scelta per l’inserimento dello studente sono i seguenti:
certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana in loco;
dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) o del certificato che attesti gli anni di scolarità, da parte dell’Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento e stato prodotto;

ALUNNI STRANIERI-Decreto Legislativo n.-297.pdf

ALUNNI STRANIERI Nota-prot.-n.-465-del-27-gennaio-2012.pdf

ALUNNI STRANIERI -linee guida integrazione alunni stranieri.pdf

ALUNNI STRANIERI-Modello PDP.pdf

Il servizio di sostegno per gli alunni con disabilità in atto nel nostro Istituto fa riferimento alla normativa prevista dalla legge e particolare attenzione ai seguenti aspetti:

  • coinvolgimento di tutti i docenti della classe frequentata dall’alunno disabile per la definizione e realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
  • predisposizione di un progetto educativo-didattico rispondente ai reali bisogni dell’alunno;
  • verifica periodica dell’attività svolta e valutazione delle strategie impiegate a livello di classe e di scuola ed, eventuale, elaborazione di progetti specifici.

L’osservazione e l’attenta valutazione da parte di ciascun insegnante delle conoscenze e delle abilità iniziali dell’alunno disabile ci permette di definire il PEI per ciascuno di loro. Dati significati sono stati desunti dalla Diagnosi Funzionale, dal colloquio con gli insegnanti delle classi precedenti, dai genitori, gli assistenti domiciliari e gli specialisti della ASL e dei servizi di riabilitazione. Gli obiettivi di apprendimento individuati nel PEI sono riconducibili ai bisogni formativi e alle motivazioni intrinseche. I docenti pongono particolare attenzione ai bisogni affettivo-relazionali, alle potenzialità cognitive e alle specificità di ciascuno studente disabile.
La gestione del servizio di sostegno dell’Istituto è particolarmente complessa e persegue l’obiettivo dell’inclusione attraverso un’offerta educativa integrata, che armonizza gli interventi dei docenti curricolari, dei docenti di sostegno e degli educatori specializzati, attraverso l’attività specifica dei gruppi di lavoro (GLH d’Istituto e GLH Operativi)

  1. PEI
    1. MODELLO PEI
    2. ALLEGATO GRIGLIA DI OSSERVAZIONE su base ICF
    3. Linee Guida
  2. MODELLO DI RELAZIONE FINALE
    1. modello di relazione -programmazione differenziata
    2. modello di relazione -programmazione semplifica

All’indirizzo www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/, si può trovare una pagina dedicata all’argomento con le FAQ per il personale della scuola e le famiglie.

D.L. 66/2017

SLIDE SINTESI DECRETO LEGISLATIVO 66/2017

Legge 104/92

HANDICAP: LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN STATO DI HANDICAP

L’ESAME DI STATO E GLI ALUNNI CON DISABILITA

HANDICAP: LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN STATO DI HANDICAP

L’ESAME DI STATO E GLI ALUNNI CON DISABILITA

MANUALE E LINEE GUIDA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON AUTISMO

Manuale Autismo -Inserimento Lavorativo-

TESTI AUTISMO

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE/altre difficoltà

SOSPETTO DI DSA DA SEGNALARE AL GLH

F81.0 Dislessia, Disortografia, difficoltà di comprensione del testo; F81.1 solo disortografia; F81.2 solo discalculia; F81.3 DSA misto: discalculia + uno dei precedenti; F81.8 Disgrafia

SOSPETTO DI ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI

F80.2 Disturbo del linguaggio; F90.0 ADHD e ADD Disturbo dell’attenzione a prevalenza disattentiva, a prevalenza di IPERATTIVITA’/IMPULSIVITA’ o misto; F82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria; R41.8 funzionamento intellettivo a limite

SOSPETTO DI RITARDO COGNITIVO

Ritardo cognitivo, difficoltà emotivo-relazionali, difficoltà sociali, difficoltà comportamentali da discontrollo emotivo o attentivo