AREA INCLUSIONE
Informazioni ed operazioni operative riguardanti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Diversamente Abili (DVA)
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
IL RUOLO DELLA SCUOLA E DEI DOCENTI
La scuola ha il compito di individuare precocemente gli alunni che potrebbero essere dislessici per la presenza di forti difficoltà nelle competenze relative alla lettura, alla scrittura e al calcolo.
I docenti devono cercare di approntare per il ragazzo con un DSA una didattica che tenga conto delle sue caratteristiche.
LE DOMANDE FREQUENTI DEGLI INSEGNANTI
La Legge 170/2010
La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento
“Che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. (Art. 1)
La legge 170 tutela il diritto allo studio dei ragazzi dislessici e dà alla scuola un’opportunità per riflettere sulle metodologie da mettere in atto per favorire tutti gli studenti, dando spazio al loro vero potenziale in base alle loro peculiarità.
Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di
“fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.”
Il 12 luglio 2011 sono stati pubblicati anche il Decreto attuativo e le Linee Guida ad esso associate, che spiegano in forma chiara e dettagliata tutte le azioni che gli Uffici Scolastici Regionali, le scuole e le famiglie devono attuare per la tutela e il supporto degli allievi con DSA.
SCARICA IL DECRETO ATTUATIVO N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Il PDP è un accordo condiviso fra Docenti, la scuola, Istituzioni Socio-Sanitarie e Famiglia.
Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell’alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA. Per questi motivi è opportuno farlo all’inizio di ogni anno scolastico.
Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il 30 NOVEMBRE.
Le lingue straniere
Nel piano didattico personalizzato di un ragazzo dislessico sono incluse tutte le strategie didattiche per permettere l’apprendimento delle lingue straniere.
Troviamo indicazioni nelle Linee Guida al punto 4.4, “Didattica per le lingue straniere”.
Per alcuni ragazzi è possibile richiedere la dispensa dalle valutazioni scritte, sia durante l’anno scolastico che durante gli esami di Stato, nel caso questa richiesta sia stata indicata dallo specialista nella diagnosi. Come riportato nelle linee guida:
“in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.
Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.”
Se invece si intende richiedere l’esonero dalle lingue straniere, bisogna essere consapevoli che l’esonero comporta invece il rilascio del solo “attestato di credito formativo” e non del diploma: ciò penalizza la carriera scolastica dello studente, con conseguenze negative anche sul percorso sociale e lavorativo della persona con dislessia.
STRUMENTI COMPENSATIVI
Sono tutti i mezzi, digitali e non, di cui una persona con DSA può avvalersi per superare le proprie difficoltà nella scrittura, lettura e nel calcolo. Nel caso di uno studente possono comprendere:
- mappe concettuali
- registrazione delle lezioni;
- testi in digitale e sintesi vocale;
- uso della calcolatrice
- e molti altri
Sempre nel caso di uno studente, gli strumenti compensativi vengono indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) come indicato dalla Legge 170/2010.
Consulta l’elenco dei software compensativi.
Misure dispensative
Le misure dispensative permettono allo studente di svolgere con alcuni accorgimenti o non svolgere le prestazioni che risultano particolarmente difficili a causa del proprio DSA.
Alcuni esempi sono:
- interrogazioni programmate;
- verifiche orali e non scritte;
- tempi supplementari per lo svolgimento delle prove;
- valutazione dei contenuti, non della forma;
- dispensa dal copiare e dal prendere appunti;
- dispensa dall’uso del corsivo.
Le misure dispensative devono essere riportate nel Piano Didattico Personalizzato assieme agli strumenti compensativi, come previsto dalla Legge 170/2010.
La loro adozione deve essere valutata sulla base delle capacità individuali e le caratteristiche del DSA.
Gli Esami di Stato
Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di
“fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.”
Nel DPR 22.6.2009, n. 122 – Regolamento valutazione- Art. 10 – valutazione degli alunni con DSA viene specificato:
“Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati […] gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”
Annualmente il MIUR fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi.
Ogni alunno durante tutta la sua carriera scolastica ha il diritto di utilizzare gli strumenti compensativi concordati a inizio anno nel PDP, senza eccezioni, anche durante l’esame di Stato.
Le prove INVALSI
Ogni anno l’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) pubblica una nota sullo svolgimento di prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico.
Gli alunni e studenti con DSA possono non partecipare alle prove di rilevazione, ma sono obbligati a sostenere la Prova nazionale INVALSI prevista nell’ambito dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (maturità).
Anche nelle prove INVALSI, sono previste tutele per i ragazzi dislessici:
- prove in formato audio per l’ascolto individuale in cuffia;
- tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove;
- possibilità di servirsi degli strumenti compensativi utilizzati durante l’anno.
“Un Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e apprenditivo, espressa in funzionamento (nei vari ambiti della salute secondo il modello ICF dell’OMS) problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata.” D. Ianes
A tal proposito, il Ministero dell’Istruzione, con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, e poi con la circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e successive note di pari oggetto (del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013), ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni organizzative anche riguardo all’inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale.
Il Ministero estende, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, applicando le stesse norme già previste per gli alunni DSA, in particolare per quanto riguarda gli strumenti compensativi e le misure dispensative.
All’interno dei disturbi evolutivi specifici rientrano:
- i DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia);
- i deficit del linguaggio;
- i deficit delle abilità non verbali;
- i deficit della coordinazione motoria;
- i deficit dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD).
Il nostro Istituto risponde con criteri differenti elaborando un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che serva come strumento di lavoro per gli insegnanti e per documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.
Agli studenti con BES è garantito:
- l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quale il bilinguismo, adottando metodologie e strategie educative adeguate;
- l’introduzione di strumenti compensativi, compresi l’uso di sussidi didattici alternativi e le tecnologie informatiche e di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità del percorso di apprendimento;
- per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ma soltanto qualora risulti utile, la possibilità dell’esonero;
- adeguate forme di verifica e di valutazione.
Fonte MI
Studenti stranieri: inserimento nelle scuole italiane
Gli studenti stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, e che siano ancora in età, secondo l’ordinamento scolastico italiano, di obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi diversamente tenendo conto:
-dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
-dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
– del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
-del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
Qualora invece, gli studenti stranieri non siano più soggetti all’obbligo scolastico secondo l’ordinamento italiano, e devono iscriversi presso le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, devono alternativamente richiedere l’ equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell’istituzione scolastica cui l’alunno aspira ad iscriversi, valuterà l’accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.
I documenti da dover presentare, direttamente ad una istituzione scolastica italiana scelta per l’inserimento dello studente sono i seguenti:
–certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana in loco;
–dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) o del certificato che attesti gli anni di scolarità, da parte dell’Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento e stato prodotto;
ALUNNI STRANIERI-Decreto Legislativo n.-297.pdf
ALUNNI STRANIERI Nota-prot.-n.-465-del-27-gennaio-2012.pdf
ALUNNI STRANIERI -linee guida integrazione alunni stranieri.pdf
Il servizio di sostegno per gli alunni con disabilità in atto nel nostro Istituto fa riferimento alla normativa prevista dalla legge e particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- coinvolgimento di tutti i docenti della classe frequentata dall’alunno disabile per la definizione e realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- predisposizione di un progetto educativo-didattico rispondente ai reali bisogni dell’alunno;
- verifica periodica dell’attività svolta e valutazione delle strategie impiegate a livello di classe e di scuola ed, eventuale, elaborazione di progetti specifici.
L’osservazione e l’attenta valutazione da parte di ciascun insegnante delle conoscenze e delle abilità iniziali dell’alunno disabile ci permette di definire il PEI per ciascuno di loro. Dati significati sono stati desunti dalla Diagnosi Funzionale, dal colloquio con gli insegnanti delle classi precedenti, dai genitori, gli assistenti domiciliari e gli specialisti della ASL e dei servizi di riabilitazione. Gli obiettivi di apprendimento individuati nel PEI sono riconducibili ai bisogni formativi e alle motivazioni intrinseche. I docenti pongono particolare attenzione ai bisogni affettivo-relazionali, alle potenzialità cognitive e alle specificità di ciascuno studente disabile.
La gestione del servizio di sostegno dell’Istituto è particolarmente complessa e persegue l’obiettivo dell’inclusione attraverso un’offerta educativa integrata, che armonizza gli interventi dei docenti curricolari, dei docenti di sostegno e degli educatori specializzati, attraverso l’attività specifica dei gruppi di lavoro (GLH d’Istituto e GLH Operativi)
- PEI
- MODELLO DI RELAZIONE FINALE
All’indirizzo www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/, si può trovare una pagina dedicata all’argomento con le FAQ per il personale della scuola e le famiglie.
SLIDE SINTESI DECRETO LEGISLATIVO 66/2017
HANDICAP: LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN STATO DI HANDICAP
L’ESAME DI STATO E GLI ALUNNI CON DISABILITA
HANDICAP: LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN STATO DI HANDICAP
L’ESAME DI STATO E GLI ALUNNI CON DISABILITA
MANUALE E LINEE GUIDA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON AUTISMO
MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE/altre difficoltà
SOSPETTO DI DSA DA SEGNALARE AL GLH
F81.0 Dislessia, Disortografia, difficoltà di comprensione del testo; F81.1 solo disortografia; F81.2 solo discalculia; F81.3 DSA misto: discalculia + uno dei precedenti; F81.8 Disgrafia
- Compilare il MODELLO SEGNALAZIONE SOSPETTO DSA
SOSPETTO DI ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI
F80.2 Disturbo del linguaggio; F90.0 ADHD e ADD Disturbo dell’attenzione a prevalenza disattentiva, a prevalenza di IPERATTIVITA’/IMPULSIVITA’ o misto; F82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria; R41.8 funzionamento intellettivo a limite
- Compilare la RELAZIONE DI SEGNALAZIONE per DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE (non DSA)
SOSPETTO DI RITARDO COGNITIVO
Ritardo cognitivo, difficoltà emotivo-relazionali, difficoltà sociali, difficoltà comportamentali da discontrollo emotivo o attentivo
- Compilare la SEGNALAZIONE DELLE DIFFICOLTA’ PERSISTENTI